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Guida ai servizi
DIRITTI DELL’ASSEGNATARIO
DOVERI DELL’ASSEGNATARIO
ACCESSO AGLI ALLOGGI
USO DEGLI ALLOGGI
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
DIRITTI DELL’ASSEGNATARIO

1) Abitare nell’alloggio con diritto di subentro per i familiari
conviventi.
In caso di decesso o di abbandono del nucleo familiare da parte
dell’assegnatario, i componenti del nucleo hanno possibilità di
subentrare nell’assegnazione secondo i criteri stabiliti dalla
L.R. 23/03
2) Cambiare alloggio se quello ottenuto non è più adeguato alle
esigenze del nucleo familiare.
Alfine di eliminare condizioni di sotto utilizzazione o
sovraffollamento degli alloggi i Comuni predispongono, d’intesa
con o ATER, il così detto programma di mobilità; a tale
programma possono accedere anche gli assegnatari che per motivi
di salute o per avvicinarsi al luogo di lavoro hanno necessita’
di cambiare l’alloggio precedentemente assegnato, oppure gli
anziani disposti a trasferirsi in alloggi di minori dimensioni.
3) Avere un canone proporzionato al reddito del nucleo
familiare.
L’assegnatario che abbia subito una diminuzione del reddito del
nucleo familiare, può chiedere la corrispondente riduzione del
canone, ma solo qualora la diminuzione del reddito sia avvenuta
nel corso dell’anno di accertamento.
Es. anno di accertamento 2005 - redditi 2004 - canoni 2006: se
la diminuzione del reddito familiare si è verificata nel corso
del 2005, è possibile fare domanda di revisione del canone (con
decorrenza dal mese successivo alla richiesta); se, invece, la
variazione avviene nel corso del 2006, non è possibile
revisionare i canoni.
In quest’ultimo caso gli assegnatari possono rivolgersi al
Comune di residenza e chiedere un contributo economico.
4) Ospitare e coabitare con nuove persone.
L’assegnatario, previa autorizzazione dell’ATER, può ospitare
nel proprio alloggio terze persone per un periodo di due anni,
prorogabili su istanza dell’assegnatario allorché sussistano
esigenze di mutua solidarietà e di assistenza. Tale ospitalità
non comporta alcun ampliamento del nucleo avente diritto né
costituisce titolo al subentro dell’assegnazione.
5) Decidere la gestione delle parti comuni.
Per gli alloggi di ERP la legge prevede l’autogestione dei
servizi e degli spazi comuni da parte degli assegnatari.
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili
in amministrazione condominiale hanno il diritto di voto, in
luogo dell’Ente Gestore, per le deliberazioni relative alle
spese e alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi
comprese quelle relative al riscaldamento.
6) Usufruire dell’assistenza manutentiva da parte dell’Azienda
La piccola manutenzione è invece a carico dell’assegnatario. L’ATER
provvede alla manutenzione dei fabbricati ERP sempre nei limiti
dei fondi disponibili.
7) Ottenere le informazioni sulla gestione delle parti comuni
(autogestioni e condomini) e sui relativi regolamenti.
8) Ricevere la rendicontazione annuale dei servizi a rimborso
gestiti direttamente dall’ATER.
9) Usufruire dell’assistenza e ricevere le informazioni connesse
al contratto, ai canoni, agli ampliamenti del nucleo familiare,
ai subentri, alla mobilità, alle vendite, ecc.
10) Accedere ai documenti predisposti dall’Ente che lo
riguardano direttamente.
DOVERI DELL’ASSEGNATARIO
1) Osservare le disposizioni di legge, la convenzione d’uso, il
regolamento per l’uso degli alloggi e gli altri provvedimenti
amministrativi, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal
regolamento d’uso, dalla convenzione di locazione, dalla L.R.
23/03 e dal codice civile.
2) Pagare regolarmente il canone di locazione nei modi e nei
termini indicati dall’Ente Gestore.
3) Presentare periodicamente la documentazione reddituale
richiesta dall’Azienda al fine di aggiornare il canone di
locazione.
Qualora l’assegnatario, senza motivazione, non produca la
documentazione richiesta o vi dovesse provvedere parzialmente,
sarà applicato il canone sanzionatorio previsto dalla legge.
Nel caso in cui l’alloggio venga abbandonato per un periodo
superiore a tre mesi, senza gravi motivi, verrà dichiarata, dal
Sindaco del Comune competente per territorio, la decadenza
dall’assegnazione dell’alloggio ai sensi dell’art. 39 della L.R.
23/03.
5) Comunicare all’ATER ogni variazione del proprio nucleo
familiare.
6) Non sublocare in tutto o in parte l’alloggio assegnatogli
pena la decadenza dall’assegnazione.
Non è consentito alloggiare, al di là della breve e occasionale
ospitalità, sia pure a titolo gratuito, persone non indicate
come facenti parte del proprio nucleo familiare, salva
preventiva autorizzazione dell’Azienda.
7) Non adibire l’alloggio e le sue pertinenze (cantina, garage,
ecc.) ad attività illecite. L’assegnatario ha l’obbligo di
utilizzare l’immobile ad uso esclusivo di abitazione a meno che
non sia stabilito diversamente nella convenzione di uso
dell’alloggio o vi sia espressa autorizzazione scritta
dell’Azienda.
Ciò premesso non è consentito che gli alloggi siano destinati ad
uffici professionali, ad esercizio di industrie, commercio,
laboratori, officine, scuole private, pensioni, né a deposito di
merci da commercializzare all’ingrosso o al minuto.
8) Mantenere con la massima cura l’alloggio assegnato. Gli
assegnatari devono servirsi dell’alloggio e delle sue pertinenze
con assoluta diligenza, assumendo a loro carico tutti quei
lavori che si renderanno necessari come specificato nel
regolamento allegato alla convenzione d’uso dell’alloggio) e nel
codice civile.
N.B. E’ a carico dell’assegnatario qualsiasi riparazione causata
da sua negligenza e incuria o, in caso di danni, dal fatto di
non aver segnalato tempestivamente all’Ente Gestore la necessità
di interventi di competenza di quest’ultimo.
7) Chiedere l’autorizzazione all’Ente Gestore per l’esecuzione
di lavori diversi dalla manutenzione a loro carico o che
comunque comportino modifiche strutturali o variazioni allo
stato originario dell’alloggio.
N.B. Eventuali miglioramenti apportati dall’assegnatario, previa
autorizzazione dell’Ente, non comportano il diritto ad alcun
indennizzo.
10) Rispettare il regolamento d’uso ed, ove in vigore, i
regolamenti di condominio o di autogestione; pagare le spese
condominiali richieste.
In particolare gli inquilini sono tenuti alla osservanza delle
norme di buon vicinato ed al rispetto dei rapporti reciproci e
di quelli con gli abitanti dei fabbricati vicini. Qualora l’Ente
Gestore fosse costretto ad intervenire versando somme per il
pagamento di fornitura come acqua, gas, luce, ecc. per conto
dell’assegnatario, questi ne risponderà con le stesse modalità
previste nel caso di morosità per il mancato o ritardato
pagamento del canone di locazione.
Il mancato rispetto di questi doveri comporta la decadenza
dall’assegnazione, con conseguente risoluzione di diritto della
convenzione d’uso dell’alloggio.
La legge prevede inoltre altri casi in cui l’assegnatario decade
dall’assegnazione dell’alloggio di ERP.
Fra questi, in particolare, emergono i seguenti:
- quando l’assegnatario è titolare di un diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze
del proprio nucleo familiare;
- se l’assegnatario è titolare di un diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione, su alloggio anche sfitto ubicato al
di fuori dell’ambito territoriale cui si riferisce il bando la
cui quota di valore locativo è uguale al valore locativo di un
alloggio adeguato alle esigenze del suo nucleo familiare.
- nel caso in cui il reddito del nucleo familiare superi del 75%
quello convenzionale, per due anni consecutivi (4 anni se a
formare il reddito complessivo concorrono anche i redditi
percepiti dai figli), il Sindaco del Comune competente può
attivare il procedimento di decadenza dall’assegnazione.
- qualora l’assegnatario occupa l’alloggio senza le
autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.
ACCESSO AGLI ALLOGGI
Assegnazione in locazione
Le assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
sono effettuate dai Comuni in base a graduatorie formate a
seguito di bandi pubblici. Pertanto tutte le attribuzioni,
indipendentemente dalla diversa proprietà degli alloggi, vengono
attribuite per legge esclusivamente ai Comuni.
Contratto di locazione e consegna dell’alloggio
A chi rivolgersi. Ufficio Amministrativo - Servizio Gestione
-Inquilinato
La procedura viene avviata d’ufficio, su iniziativa dell’Azienda
dopo aver ricevuto il provvedimento di assegnazione emesso
dall’Amministrazione comunale.
L’assegnatario viene convocato per la stipula delcontratto e per
la consegna delle chiavi. Prima della firma gli viene consegnato
il bollettino di pagamento con l’indicazione dell’importo del
deposito cauzionale (pari a due mensilità del canone), delle
spese contrattuali e di registrazione. Entro il mese successivo
gli vengono inviati i bollettini per il pagamento del canone.
L’Azienda è tenuta ad avvisare l’Autorità di Pubblica Sicurezza
dell’avvenuta consegna dell’alloggio.
Ampliamento del nucleo familiare
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo - Servizio Gestione -
Inquilinato
Qualora intervengano variazioni nel proprio nucleo familiare,
l’assegnatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione
all’Azienda indicando le motivazioni di tale cambiamento.
Documentazione necessaria:
Autocertificazione dello stato di famiglia del nucleo
preesistente e di quello nuovo, nonché documentazione reddituale
di tutti i componenti il nucleo familiare o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio oltre al certificato della
Conservatoria dei Registri Immobiliari ove risultino
trascrizioni a favore o contro il nuovo occupante.
Procedura:
Preso atto della nuova situazione anagrafica dell’assegnatario,
l’ATER ne dà comunicazione all’interessato e provvede
all’aggiornamento del canone di locazione in base alla capacità
reddituale del nucleo variato.
N.B. L’ATER verificherà attraverso gli Uffici competenti che la
variazione del nucleo familiare non sia volta a conseguire
indebiti benefici.
Coloro che sono inseriti nel nucleo familiare preesistente,
possono subentrare nell’assegnazione dell’alloggio, secondo le
modalità previste dalla L.R. 23/03.
Ospitalità temporanea
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo, Servizio Gestione,
Inquilinato
Qualora l’assegnatario dovesse dare ospitalità temporanea a
terze persone all’interno dell’alloggio assegnatogli, è tenuto a
presentare espressa richiesta all’Istituto, indicando le
motivazioni e la durata di tale ospitalità
Documentazione necessaria:
Basta una domanda. E’ a disposizione dell’utenza apposita
modulistica predisposta dall’ATER
N.B. L’ospitalità ha la durata di due anni e può essere
prorogata su istanza dell’assegnatario. L ‘autorizzazione ad
ospitare viene rilasciata qualora sussistano esigenze di mutua
solidarietà e di assistenza. L’ospite non acquista tuttavia
alcun diritto al subentro nell’assegnazione in caso di decesso o
trasferimento dell’assegnatario
Il subentro nell’assegnazione
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo - Servizio Gestione
Inquilinato - Comuni interessati
La procedura inizia su istanza dell’interessato avente titolo al
subentro.
Documentazione necessaria:
Presso gli Uffici dell’ATER è disponibile la modulistica per la
presentazione della richiesta di subentro. I documenti
indispensabili per l’istruttoria della pratica sono, in
particolare, quelli reddituali ed il certificato
storico-anagrafico che consenta di verificare a che titolo e da
quanto tempo l’interessato abita nell’alloggio assegnato, nonché
un certificato attestante che non possiede altri immobili.
Procedura:
li subentro nell’assegnazione è ammesso nelle ipotesi previste
dalla L.R. 23/03 (per decesso dell’assegnatario, separazione tra
coniugi, scioglimento del matrimonio, trasferimento
dell’assegnatario).
L’Azienda dopo aver accertato: l’esistenza del diritto al
subentro in capo al richiedente, che non sussistono condizioni
ostative alla permanenza nell’alloggio, che non sono in atto
procedure legali per morosità, invia all’interessato l’atto di
subentro sottoscritto dal dirigente dell’Ufficio Amministrativo.
Disdetta della convenzione d’uso e riconsegna dell’alloggio
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione -
Inquilinato
La comunicazione di disdetta da parte dell’assegnatario deve
essere presentata all’Ente almeno tre mesi prima della data di
scadenza della convenzione d’uso dell’alloggio
Documentazione necessaria:
Copia della ricevuta di versamento degli ultimi bollettini.
Procedura:
Le chiavi dell’alloggio dovranno essere riconsegnate all’ATER,
previo sopralluogo e sottoscrizione del verbale di riconsegna, e
l’appartamento dovrà essere lasciato libero e vuoto da persone e
da cose.
Fino alla data di fine locazione l’assegnatario è tenuto al
pagamento dei canone di locazione e delle spese accessorie
Canone d’uso: bollette mensili e modalità di pagamento
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione —
Inquilinato
I bollettini di pagamento emessi dall’ATER vengono spediti
mensilmente all’indirizzo dell’utente.
Per effettuare il pagamento dei canoni occorre essere in
possesso del bollettino MAV; il pagamento puo’ essere effettuato
presso gli uffici postali e/o sportelli bancari. In caso di
mancato ricevimento o di smarrimento il pagamento del canone
mensile dovrà essere effettuato presso gli Uffici Postali
intestando il bollettino all’ATER di Perugia c/c nr. 15667066
il versamento, in rate mensili, deve avvenire entro l’ultimo
giorno del mese.
Gli assegnatari titolari di c/c bancario possono effettuare il
pagamento del canone o della rata di riscatto utilizzando il
modello R.I.D. reperibile presso i nostri uffici.
Aggiornamento del canone: rilevazione periodica dei redditi del
nucleo familiare
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione -
Inquilinato
L’Ente, ogni anno, richiede agli assegnatari la documentazione
reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare per
l’aggiornamento dei canone di locazione.
Documentazione necessaria:
E’ sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione o
di atto notorio da compilarsi nei modi indicati dall’Azienda.
Procedura:
L’utente deve trasmettere la certificazione richiesta entro il
termine stabilito.
Nell’attestazione devono essere indicati i redditi di tutti i
componenti il nucleo familiare e/o conviventi, ad eccezione
degli “ospiti”; anche la posizione di coloro che non
percepiscono reddito o sono studenti, deve essere debitamente
certificata. L’assegnatario è tenuto a comunicare
tempestivamente qualunque variazione anagrafica avvenuta nei
proprio nucleo.
La mancata presentazione di quanto richiesto comporta
l’applicazione dei canone nella misura massima ai sensi deil’art.
24 iett. c) della L.R 33/96.
il nuovo canone avrà decorrenza dal gennaio dell’anno successivo
a quello della richiesta dei documenti.
L’Ente effettua verifiche ed accertamenti sulla veridicità di
quanto dichiarato.
N.B. Gli assegnatari riceveranno una busta contenente le
istruzioni per compilare correttamente il modulo predisposto
dall’Ente. Tale modello dovrà pervenire all’ATER entro il
termine stabilito.
Sul modulo viene riportata la composizione del nucleo familiare;
occorrerà pertanto segnalare eventuali variazioni della stessa
(trasferimenti, decessi, nascite, ecc.), indicare i redditi
percepiti da ciascun componente specificandone l’origine (da
lavoro autonomo o dipendente, da pensione, da fabbricato, ecc.)
ed infine l’assegnatario dovrà apporre la propria firma in calce
al modello.
Revisione del canone
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione -
Inquilinato
Qualora il reddito del nucleo familiare abbia subito una
diminuzione, l’assegnatario può presentare domanda di revisione
del canone compilando l’apposito modello presso gli Uffici dell’ATER
o scaricandolo dal sito internet www.ater.perugia.it entrando
nella sezione Area Utenti > modulistica.
Documentazione necessaria:
Certificazioni (o autocertificazioni) attestanti le modifiche
avvenute nel nucleo familiare, sia reddituali che anagrafiche,
nonché ogni documentazione utile per attestare la diminuzione
del reddito.
Procedura:
lì Servizio Gestione dell’Ente esamina la richiesta, aggiorna la
situazione anagrafica a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della richiesta e ricalcola il
canone sulla base della nuova situazione reddituale del nucleo
familiare, dopo di che provvederà ad adeguare il canone e ad
inviare i bollettini aggiornati per i nuovi pagamenti.
E’ comunque da tenere presente quanto si è già precisato al
punto n. 3) dei “diritti dell’assegnatario”.
Morosità
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione —
Inquiinato
La procedura inizia d’ufficio, su rilevazione del mancato
pagamento.
Procedura:
Comunicazione all’inquilino per segnalare l’omissione del
versamento. Diffida ad adempiere.
E’ tuttavia possibile la rateizzazione del debito.
Qualora la morosità non sia sanata nei termini assegnati si
procede ad azione legale di recupero del credito sino
all’esecuzione dello sfratto.
Costituisce inadempimento sanzionabile, nei modi sopra indicati,
anche il pagamento parziale del canone e/o delle quote
accessorie.
N.B. L’istituto è tenuto a perseguire la morosità rivolgendosi a
tutti i componenti del nucleo familiare, i quali sono obbligati
in solido con l’assegnatario ai fini di quanto dovuto all’Ente
Gestore per la conduzione dell’alloggio assegnato.
Tuttavia non sempre la morosità è causa di decadenza
dell’assegnazione.
Infatti in caso di disoccupazione o grave malattia o indigenza
che hanno comportato l’impossibilità, accertata dall’Ente
Gestore, di effettuare il pagamento da parte di chi è tenuto a
provvedervi non viene attivata la procedura di risoluzione del
contratto. In particolare, L.R. 23/03 stabilisce che in queste
ipotesi l’Azienda opererà per il recupero del credito anche
sollecitando l’intervento degli enti preposti alla pubblica
assistenza.
Gli assegnatari che si trovino nelle condizioni sopra riportate
possono, pertanto, rivolgersi alla USL, ai Servizi Sociali del
Comune, ecc.
lì coinvolgimento degli uffici comunali e dei servizi sociali è
finalizzato a ridurre al massimo i disagi degli utenti tutelando
al tempo stesso le prerogative dell’Ente, tenuto dalla legge a
gestire secondo criteri di trasparenza ed efficacia.
Rimborso delle somme versate e non dovute
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gesfione -
Inquilinato
L’utente, che per una qualsiasi ragione avesse versato
erroneamente importi superiori a quelli dovuti, può riceverne la
restituzione con le modalità e i tempi sotto indicati per la
restituzione dei depositi cauzionali o tramite adeguate
detrazioni dai canoni di locazione, allegando alla richiesta
copia della ricevuta del versamento eseguito.
Deposito cauzionale e sua restituzione
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo - Servizio Gestione -
Inquilinato
Colui che a suo tempo ha versato a favore dell’Azienda il
deposito cauzionale, per richiederne il rimborso, al verificarsi
della condizione di restituzione, dovrà farne istanza scritta in
carta semplice, indirizzandola all’ATER indicando, oltre alla
specifica richiesta, le complete generalità, nonché l’indirizzo.
A questo proposito va precisato che, a norma dell’art. 4, comma
2, del contratto di locazione tale deposito (cauzionale) rimarrà
infruttifero e vincolato fino alla cessazione del contratto.
N.B. La restituzione di cui sopra è subordinata al fatto che
l’assegnatario consegni l’alloggio in buone condizioni di
manutenzione. Ove l’Ente dovesse effettuare lavori di
ripristino, l’importo del deposito cauzionale in suo possesso
verrà utilizzato, in tutto o in parte, per sostenere il costo
dei necessari interventi
Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione
La procedura ha inizio quando, a seguito di controlli o
segnalazioni, l’ATER richiede accertamenti agli uffici
competenti del Comune, per verificare se sussistono condizioni
che possono essere causa di decadenza dall’assegnazione.
Procedura:
L’Amministrazione comunale, dopo l’esito degli accertamenti,
contesta all’assegnatario i fatti che possono essere causa di
decadenza e invita a presentare le proprie controdeduzioni.
Il Comune valutate le controdeduzioni può emanare un
provvedimento di decadenza dell’assegnazione.
N.B. L ‘Amministrazione comunale emette il provvedimento di
decadenza dall’assegnazione che comporta la risoluzione di
diritto del contratto di locazione ed il rilascio dell’alloggio.
Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di
chiunque occupi l’alloggio e può essere impugnato in sede
giudiziaria.
Qualora le contro deduzioni dell’assegnatario dovessero venire
accolte, il Comune archivia la pratica dandone comunicazione
all’Azienda per i successivi adempimenti di competenza.
Rilascio volontario dell’alloggio
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione -
Inquilinato
L’assegnatario può rilasciare l’alloggio comunicando all’Azienda
la disdetta della convenzione d’uso da effettuarsi almeno 30
giorni prima della data di scadenza.
Una volta ricevuta la comunicazione di disdetta, l’Azienda
comunica all’assegnatario le modalità per il rilascio
dell’alloggio e, successivamente, provvede a contattarlo
direttamente per concordare la data esatta del rilascio.
L’assegnatario è tenuto ai pagamenti del canone di locazione
fino alla data della effettiva riconsegna.
Documenti necessari:
Una comunicazione di restituzione dell’alloggio (disdetta)
sottoscritta dall’assegnatario.
USO DEGLI ALLOGGI
Autogestione
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione
— Patrimonio
L’autogestione regolarmente costituita dagli assegnatari è un
soggetto giuridico autonomo rispetto all’Ente Gestore che
provvede alla gestione dei costi diretti, degli altri oneri
corrispondenti alle spese di amministrazione, di funzionamento
dei servizi accessori, degli spazi comuni e della piccola
manutenzione.
Gli inquilini, pertanto, hanno l’obbligo di provvedere in
proprio alla gestione dei servizi comuni (es. luce scale,
manutenzione area comune, funzionamento impianti comuni),
stipulando i contratti di fornitura (es. luce scale),
manutenzione (es. giardinaggio e pulizia scale) e ripartendo le
spese tra di loro.
Procedura:
La costituzione dell’autogestione può essere richiesta dagli
utenti, limitatamente agli immobili di proprietà dell’ATER.
Qualora gli assegnatari o l’autogestione non provvedano a
garantire i servizi di prima necessità ovvero non eseguano la
manutenzione degli spazi comuni creando gravi problemi igienici
o sanitari, L’Ente interverrà d’ufficio ripartendo poi le spese
a carico di tutti gli inquilini del fabbricato. Gli assegnatari
non possono sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle
spese relative, neppure rinunciando ai loro diritti spettanti su
impianti, servizi o parti di uso comune.
Il mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto costituisce
inadempimento contrattuale sanzionabile a norma di legge.
N.B. L’obbiettivo che si è voluto raggiungere con l’istituzione
dell’autogestione è quello di far diventare gli inquilini
protagonisti nella gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica
(che diviene pienamente rispondente alle loro esigenze reali) e
assicurarne così un migliore funzionamento.
Condominio
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione -
Patrimonio
Il condominio rappresenta una situazione di fatto e dì diritto
che si realizza allorché in un immobile coesistano più
proprietari di appartamenti. Di fatto il condominio nasce quando
l’Ente (primo proprietario) ha venduto parte degli alloggi di
uno stabile.
L’amministrazione condominiale è obbligatoria per gli edifici
integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà.
lì codice civile prevede che se i proprietari sono più di
quattro è necessaria la nomina di un amministratore; se sono più
di dieci deve essere formalizzato uno specifico regolamento di
condominio.
Procedura:
Ai sensi della L.R. 23/03 nei fabbricati in tutto o in parte
ceduti in proprietà l’amministrazione è tenuta in forma
condominiale. Il condominio viene costituito su richiesta dei
proprietari. Qualora l’Ente sia proprietario di una minoranza
degli alloggi del fabbricato, gli altri proprietari possono
promuovere la prima assemblea del condominio per la formale
costituzione e la nomina dì un amministratore.
I principali adempimenti dell’amministratore sono la stesura del
rendiconto annuale di gestione e del bilancio preventivo delle
spese da sostenere nell’esercizio successivo.
Anche la responsabilità di una corretta gestione degli spazi e
dei servizi comuni del condominio compete all’amministratore.
Secondo la L.R. 23/03 le spese per servizi condominiali a
rimborso (es. scale, ascensore, pulizia, ecc.) devono essere
versate direttamente all’amministrazione del condominio, cui
compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti
degli assegnatari inadempienti o morosi.
Manutenzione ordinaria
A chi rivolgersi:
Ufficio Tecnico — Servizio Manutenzione
Ufficio Amministrativo – U.R.P.
La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi che
devono essere eseguiti per conservare gli alloggi e il
fabbricato in buono stato e quelli necessari ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
E’ dovere dell’utente conservare con cura l’alloggio provvedendo
direttamente alla manutenzione come prevede l’art. 2 del
regolamento per l’uso degli alloggi.
Procedura:
Gli interventi a carico dell’Ente Gestore previsti dal
Regolamento per l’uso degli alloggi, sono eseguiti su richiesta
scritta dell’assegnatario o suo rappresentante. La domanda va
indirizzata al Servizio Manutenzione dell’ATER: può essere
utilizzato il modulo di segnalazione ricompreso nella sezione
“modulistica”. Nei fabbricati dove è costituito il condominio o
l’autogestione, le richieste devono essere indirizzate
all’amministratore o al responsabile dell’autogestione.
La richiesta deve contenere il nome e cognome dell’utente
titolare del contratto di locazione, la descrizione dei lavori
da eseguire, l’ubicazione dell’alloggio, il numero telefonico
dell’assegnatario, gli orari in cui poter effettuare il
sopralluogo nell’alloggio.
N. B. In casi di assoluta urgenza è possibile formulare la
richiesta tramite chiamata telefonica che deve essere comunque
seguita da richiesta scritta.
Un tecnico dello ATER (o un addetto della ditta incaricata di
effettuare i lavori) eseguirà un sopralluogo per verificare
l’entità dell’intervento da realizzare e procederà ad ordinare
l’esecuzione dei lavori, qualora siano indispensabili e
improcrastinabili, purché siano compatibili con quanto previsto
dal Regolamento per l’uso degli alloggi.
N.B. I lavori potranno essere a totale o parziale carico
dell’Ente o dell’assegnatario sulla base di quanto contemplato
dal regolamento vigente.
Per quanto riguarda i guasti agli impianti, l’utente è tenuto a
comunicarli al Servizio Manutenzione dello ATER in maniera
tempestiva in quanto potrebbe essere ritenuto responsabile di
eventuali danni provocati alle parti comuni
degli edifici o agli alloggi stessi qualora si dovesse accertare
che sono dovuti alla mancata o tardiva segnalazione del guasto.
L’assegnatario è tenuto, inoltre, in presenza di eventuali
danni, ad adoperarsi per limitarne al massimo l’entità.
N.B. In base al regolamento vigente è necessario che
l’assegnatario non sia in stato di morosità nei confronti
dell’istituto. In caso di inquilino moroso non verranno eseguiti
lavori di manutenzione, a meno che non si tratti di opere
necessarie per l7ntegrità statica del fabbricato, di
salvaguardare la sicurezza degli impianti o di evitare danni
agli alloggi confinanti.
Impianto di riscaldamento
La manutenzione e il mantenimento in efficienza della caldaia
autonoma di riscaldamento e produzione di acqua calda per uso
sanitario è, come prevede l’art. 11 del D.P.R. 412/ 93 e succ.,
di competenza dell’occupante dell’alloggio.
L’utente ha l’obbligo di sottoscrivere con una ditta
specializzata di sua fiducia, regolarmente iscritta agli Albi
delle imprese artigiane, dell’industria o della Camera di
Commercio, un contratto di manutenzione dell’impianto per la
verifica annuale e la prova di combustione biennale
Quando la caldaia non è più riparabile, l’assegnatario deve
presentare richiesta scritta di sostituzione indirizzata
all’Ufficio Manutenzione dell’istituto indicando:
— il nome e cognome,
— l’ubicazione dell’alloggio,
— il numero telefonico,
— gli orari in cui poter effettuare il sopralluogo
nell’alloggio,
- una dichiarazione della ditta responsabile della manutenzione
dell’impianto che
attesti la irreparabilità della stessa.
Alla richiesta deve essere allegata copia del libretto di
impianto completo delle ricevute fiscali relative a tutti gli
interventi di manutenzione effettuati dalla data di
installazione dell’apparecchiatura.
L’ATER verifica, per mezzo di una ditta di sua fiducia, la
veridicità della dichiarazione di irreparabilità e, in caso
affermativo, provvede alla sostituzione della caldaia nei modi e
nei termini fissati dall’Ente in conformità agli accordi
stabiliti con i rappresentanti di categoria.
Manutenzione straordinaria
A chi rivolgersi: Ufficio tecnico — Servizio Manutenzione
La manutenzione straordinaria comprende tutti quegli interventi
mirati a modificare e/o sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché a realizzare ed integrare i servizi igienico
sanitari e tecnologici; comprende altresì la trasformazione
degli organismi edilizi esistenti mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Procedura:
La manutenzione straordinaria del fabbricato viene eseguita
dall’ATER su richiesta scritta del responsabile
dell’autogestione o degli utenti di alloggi di ERP che deve
essere indirizzata all’Ufficio Tecnico dell’Ente.
A seguito dell’analisi delle varie richieste, l’Ufficio
predispone un programma degli interventi urgenti e necessari in
base alle disponibilità finanziarie esistenti.
Le richieste aventi carattere di urgenza e imprevedibilità
verranno accolte ed attuate con fondi dell’Ente riservati per
queste tipologie di interventi.
N.B. I lavori di manutenzione programmata saranno a carico dei
proprietari, compreso l’ATER, proporzionalmente ai millesimi di
proprietà.
Nella sezione “zone di manutenzione” sono indicati i tecnici
dell’Ente ai quali fare riferimento a seconda dei diversi Comuni
in cui è ubicato l’immobile per il quale vengono richiesti gli
interventi manutentivi.
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Accesso ai documenti amministrativi
Gli utenti possono esercitare il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e conoscere l’iter delle pratiche che li
riguardano, come previsto dalla legge 241/90. E’ possibile
ottenere anche copie e prendere visione diretta degli atti, nei
modi indicati dalla stessa normativa.
Questi diritti possono essere esercitati anche da portatori di
interessi diffusi quali i Sindacati dell’utenza.
Reclami
Ciascun inquilino dell’ATER di Perugia può inoltrare all’Azienda
un reclamo quando ritenga che sia stato leso o disatteso un
aspetto contrattuale o un diritto tutelato o previsto dalle
leggi in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.
Il reclamo deve riferirsi o ad un provvedimento dell’Ente che si
reputi non corretto o ad un mancato provvedimento nel caso si
ritenga che l’Ente non abbia provveduto a fare o ad autorizzare
una determinata cosa cui l’utente crede di avere diritto.
Il reclamo deve essere inoltrato per iscritto allo IERP di
Perugia.
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