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Guida ai servizi

 

DIRITTI DELL’ASSEGNATARIO
DOVERI DELL’ASSEGNATARIO
ACCESSO AGLI ALLOGGI
USO DEGLI ALLOGGI
RELAZIONI CON IL PUBBLICO


DIRITTI DELL’ASSEGNATARIO

1) Abitare nell’alloggio con diritto di subentro per i familiari conviventi.
In caso di decesso o di abbandono del nucleo familiare da parte dell’assegnatario, i componenti del nucleo hanno possibilità di subentrare nell’assegnazione secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 23/03

2) Cambiare alloggio se quello ottenuto non è più adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
Alfine di eliminare condizioni di sotto utilizzazione o sovraffollamento degli alloggi i Comuni predispongono, d’intesa con o ATER, il così detto programma di mobilità; a tale programma possono accedere anche gli assegnatari che per motivi di salute o per avvicinarsi al luogo di lavoro hanno necessita’ di cambiare l’alloggio precedentemente assegnato, oppure gli anziani disposti a trasferirsi in alloggi di minori dimensioni.

3) Avere un canone proporzionato al reddito del nucleo familiare.
L’assegnatario che abbia subito una diminuzione del reddito del nucleo familiare, può chiedere la corrispondente riduzione del canone, ma solo qualora la diminuzione del reddito sia avvenuta nel corso dell’anno di accertamento.

Es. anno di accertamento 2005 - redditi 2004 - canoni 2006: se la diminuzione del reddito familiare si è verificata nel corso del 2005, è possibile fare domanda di revisione del canone (con decorrenza dal mese successivo alla richiesta); se, invece, la variazione avviene nel corso del 2006, non è possibile revisionare i canoni.
In quest’ultimo caso gli assegnatari possono rivolgersi al Comune di residenza e chiedere un contributo economico.

4) Ospitare e coabitare con nuove persone.
L’assegnatario, previa autorizzazione dell’ATER, può ospitare nel proprio alloggio terze persone per un periodo di due anni, prorogabili su istanza dell’assegnatario allorché sussistano esigenze di mutua solidarietà e di assistenza. Tale ospitalità non comporta alcun ampliamento del nucleo avente diritto né costituisce titolo al subentro dell’assegnazione.

5) Decidere la gestione delle parti comuni.
Per gli alloggi di ERP la legge prevede l’autogestione dei servizi e degli spazi comuni da parte degli assegnatari.
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili in amministrazione condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell’Ente Gestore, per le deliberazioni relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi comprese quelle relative al riscaldamento.

6) Usufruire dell’assistenza manutentiva da parte dell’Azienda
La piccola manutenzione è invece a carico dell’assegnatario. L’ATER provvede alla manutenzione dei fabbricati ERP sempre nei limiti dei fondi disponibili.

7) Ottenere le informazioni sulla gestione delle parti comuni (autogestioni e condomini) e sui relativi regolamenti.

8) Ricevere la rendicontazione annuale dei servizi a rimborso gestiti direttamente dall’ATER.


9) Usufruire dell’assistenza e ricevere le informazioni connesse al contratto, ai canoni, agli ampliamenti del nucleo familiare, ai subentri, alla mobilità, alle vendite, ecc.

10) Accedere ai documenti predisposti dall’Ente che lo riguardano direttamente.

 

DOVERI DELL’ASSEGNATARIO

1) Osservare le disposizioni di legge, la convenzione d’uso, il regolamento per l’uso degli alloggi e gli altri provvedimenti amministrativi, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento d’uso, dalla convenzione di locazione, dalla L.R. 23/03 e dal codice civile.

2) Pagare regolarmente il canone di locazione nei modi e nei termini indicati dall’Ente Gestore.

3) Presentare periodicamente la documentazione reddituale richiesta dall’Azienda al fine di aggiornare il canone di locazione.
Qualora l’assegnatario, senza motivazione, non produca la documentazione richiesta o vi dovesse provvedere parzialmente, sarà applicato il canone sanzionatorio previsto dalla legge.

Nel caso in cui l’alloggio venga abbandonato per un periodo superiore a tre mesi, senza gravi motivi, verrà dichiarata, dal Sindaco del Comune competente per territorio, la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ai sensi dell’art. 39 della L.R. 23/03.

5) Comunicare all’ATER ogni variazione del proprio nucleo familiare.

6) Non sublocare in tutto o in parte l’alloggio assegnatogli pena la decadenza dall’assegnazione.
Non è consentito alloggiare, al di là della breve e occasionale ospitalità, sia pure a titolo gratuito, persone non indicate come facenti parte del proprio nucleo familiare, salva preventiva autorizzazione dell’Azienda.

7) Non adibire l’alloggio e le sue pertinenze (cantina, garage, ecc.) ad attività illecite. L’assegnatario ha l’obbligo di utilizzare l’immobile ad uso esclusivo di abitazione a meno che non sia stabilito diversamente nella convenzione di uso dell’alloggio o vi sia espressa autorizzazione scritta dell’Azienda.
Ciò premesso non è consentito che gli alloggi siano destinati ad uffici professionali, ad esercizio di industrie, commercio, laboratori, officine, scuole private, pensioni, né a deposito di merci da commercializzare all’ingrosso o al minuto.

8) Mantenere con la massima cura l’alloggio assegnato. Gli assegnatari devono servirsi dell’alloggio e delle sue pertinenze con assoluta diligenza, assumendo a loro carico tutti quei lavori che si renderanno necessari come specificato nel regolamento allegato alla convenzione d’uso dell’alloggio) e nel codice civile.

N.B. E’ a carico dell’assegnatario qualsiasi riparazione causata da sua negligenza e incuria o, in caso di danni, dal fatto di non aver segnalato tempestivamente all’Ente Gestore la necessità di interventi di competenza di quest’ultimo.

7) Chiedere l’autorizzazione all’Ente Gestore per l’esecuzione di lavori diversi dalla manutenzione a loro carico o che comunque comportino modifiche strutturali o variazioni allo stato originario dell’alloggio.

N.B. Eventuali miglioramenti apportati dall’assegnatario, previa autorizzazione dell’Ente, non comportano il diritto ad alcun indennizzo.

10) Rispettare il regolamento d’uso ed, ove in vigore, i regolamenti di condominio o di autogestione; pagare le spese condominiali richieste.
In particolare gli inquilini sono tenuti alla osservanza delle norme di buon vicinato ed al rispetto dei rapporti reciproci e di quelli con gli abitanti dei fabbricati vicini. Qualora l’Ente Gestore fosse costretto ad intervenire versando somme per il pagamento di fornitura come acqua, gas, luce, ecc. per conto dell’assegnatario, questi ne risponderà con le stesse modalità previste nel caso di morosità per il mancato o ritardato pagamento del canone di locazione.
Il mancato rispetto di questi doveri comporta la decadenza dall’assegnazione, con conseguente risoluzione di diritto della convenzione d’uso dell’alloggio.
La legge prevede inoltre altri casi in cui l’assegnatario decade dall’assegnazione dell’alloggio di ERP.
Fra questi, in particolare, emergono i seguenti:
- quando l’assegnatario è titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- se l’assegnatario è titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su alloggio anche sfitto ubicato al di fuori dell’ambito territoriale cui si riferisce il bando la cui quota di valore locativo è uguale al valore locativo di un alloggio adeguato alle esigenze del suo nucleo familiare.
- nel caso in cui il reddito del nucleo familiare superi del 75% quello convenzionale, per due anni consecutivi (4 anni se a formare il reddito complessivo concorrono anche i redditi percepiti dai figli), il Sindaco del Comune competente può attivare il procedimento di decadenza dall’assegnazione.
- qualora l’assegnatario occupa l’alloggio senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.


ACCESSO AGLI ALLOGGI

Assegnazione in locazione

Le assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sono effettuate dai Comuni in base a graduatorie formate a seguito di bandi pubblici. Pertanto tutte le attribuzioni, indipendentemente dalla diversa proprietà degli alloggi, vengono attribuite per legge esclusivamente ai Comuni.

Contratto di locazione e consegna dell’alloggio
A chi rivolgersi. Ufficio Amministrativo - Servizio Gestione -Inquilinato

La procedura viene avviata d’ufficio, su iniziativa dell’Azienda dopo aver ricevuto il provvedimento di assegnazione emesso dall’Amministrazione comunale.
L’assegnatario viene convocato per la stipula delcontratto e per la consegna delle chiavi. Prima della firma gli viene consegnato il bollettino di pagamento con l’indicazione dell’importo del deposito cauzionale (pari a due mensilità del canone), delle spese contrattuali e di registrazione. Entro il mese successivo gli vengono inviati i bollettini per il pagamento del canone.
L’Azienda è tenuta ad avvisare l’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’avvenuta consegna dell’alloggio.

Ampliamento del nucleo familiare

A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo - Servizio Gestione - Inquilinato

Qualora intervengano variazioni nel proprio nucleo familiare, l’assegnatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Azienda indicando le motivazioni di tale cambiamento.

Documentazione necessaria:

Autocertificazione dello stato di famiglia del nucleo preesistente e di quello nuovo, nonché documentazione reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare o dichiarazione sostitutiva di atto notorio oltre al certificato della Conservatoria dei Registri Immobiliari ove risultino trascrizioni a favore o contro il nuovo occupante.

Procedura:

Preso atto della nuova situazione anagrafica dell’assegnatario, l’ATER ne dà comunicazione all’interessato e provvede all’aggiornamento del canone di locazione in base alla capacità reddituale del nucleo variato.

N.B. L’ATER verificherà attraverso gli Uffici competenti che la variazione del nucleo familiare non sia volta a conseguire indebiti benefici.

Coloro che sono inseriti nel nucleo familiare preesistente, possono subentrare nell’assegnazione dell’alloggio, secondo le modalità previste dalla L.R. 23/03.

Ospitalità temporanea
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo, Servizio Gestione, Inquilinato

Qualora l’assegnatario dovesse dare ospitalità temporanea a terze persone all’interno dell’alloggio assegnatogli, è tenuto a presentare espressa richiesta all’Istituto, indicando le motivazioni e la durata di tale ospitalità

Documentazione necessaria:
Basta una domanda. E’ a disposizione dell’utenza apposita modulistica predisposta dall’ATER

N.B. L’ospitalità ha la durata di due anni e può essere prorogata su istanza dell’assegnatario. L ‘autorizzazione ad ospitare viene rilasciata qualora sussistano esigenze di mutua solidarietà e di assistenza. L’ospite non acquista tuttavia alcun diritto al subentro nell’assegnazione in caso di decesso o trasferimento dell’assegnatario

Il subentro nell’assegnazione
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo - Servizio Gestione Inquilinato - Comuni interessati

La procedura inizia su istanza dell’interessato avente titolo al subentro.

Documentazione necessaria:
Presso gli Uffici dell’ATER è disponibile la modulistica per la presentazione della richiesta di subentro. I documenti indispensabili per l’istruttoria della pratica sono, in particolare, quelli reddituali ed il certificato storico-anagrafico che consenta di verificare a che titolo e da quanto tempo l’interessato abita nell’alloggio assegnato, nonché un certificato attestante che non possiede altri immobili.

Procedura:
li subentro nell’assegnazione è ammesso nelle ipotesi previste dalla L.R. 23/03 (per decesso dell’assegnatario, separazione tra coniugi, scioglimento del matrimonio, trasferimento dell’assegnatario).
L’Azienda dopo aver accertato: l’esistenza del diritto al subentro in capo al richiedente, che non sussistono condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio, che non sono in atto procedure legali per morosità, invia all’interessato l’atto di subentro sottoscritto dal dirigente dell’Ufficio Amministrativo.

Disdetta della convenzione d’uso e riconsegna dell’alloggio
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione - Inquilinato

La comunicazione di disdetta da parte dell’assegnatario deve essere presentata all’Ente almeno tre mesi prima della data di scadenza della convenzione d’uso dell’alloggio

Documentazione necessaria:
Copia della ricevuta di versamento degli ultimi bollettini.

Procedura:
Le chiavi dell’alloggio dovranno essere riconsegnate all’ATER, previo sopralluogo e sottoscrizione del verbale di riconsegna, e l’appartamento dovrà essere lasciato libero e vuoto da persone e da cose.
Fino alla data di fine locazione l’assegnatario è tenuto al pagamento dei canone di locazione e delle spese accessorie

Canone d’uso: bollette mensili e modalità di pagamento
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione — Inquilinato

I bollettini di pagamento emessi dall’ATER vengono spediti mensilmente all’indirizzo dell’utente.
Per effettuare il pagamento dei canoni occorre essere in possesso del bollettino MAV; il pagamento puo’ essere effettuato presso gli uffici postali e/o sportelli bancari. In caso di mancato ricevimento o di smarrimento il pagamento del canone mensile dovrà essere effettuato presso gli Uffici Postali intestando il bollettino all’ATER di Perugia c/c nr. 15667066
il versamento, in rate mensili, deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese.
Gli assegnatari titolari di c/c bancario possono effettuare il pagamento del canone o della rata di riscatto utilizzando il modello R.I.D. reperibile presso i nostri uffici.

Aggiornamento del canone: rilevazione periodica dei redditi del nucleo familiare
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione - Inquilinato

L’Ente, ogni anno, richiede agli assegnatari la documentazione reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare per l’aggiornamento dei canone di locazione.

Documentazione necessaria:
E’ sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio da compilarsi nei modi indicati dall’Azienda.

Procedura:
L’utente deve trasmettere la certificazione richiesta entro il termine stabilito.
Nell’attestazione devono essere indicati i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare e/o conviventi, ad eccezione degli “ospiti”; anche la posizione di coloro che non percepiscono reddito o sono studenti, deve essere debitamente certificata. L’assegnatario è tenuto a comunicare tempestivamente qualunque variazione anagrafica avvenuta nei proprio nucleo.
La mancata presentazione di quanto richiesto comporta l’applicazione dei canone nella misura massima ai sensi deil’art. 24 iett. c) della L.R 33/96.
il nuovo canone avrà decorrenza dal gennaio dell’anno successivo a quello della richiesta dei documenti.
L’Ente effettua verifiche ed accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato.

N.B. Gli assegnatari riceveranno una busta contenente le istruzioni per compilare correttamente il modulo predisposto dall’Ente. Tale modello dovrà pervenire all’ATER entro il termine stabilito.
Sul modulo viene riportata la composizione del nucleo familiare; occorrerà pertanto segnalare eventuali variazioni della stessa (trasferimenti, decessi, nascite, ecc.), indicare i redditi percepiti da ciascun componente specificandone l’origine (da lavoro autonomo o dipendente, da pensione, da fabbricato, ecc.) ed infine l’assegnatario dovrà apporre la propria firma in calce al modello.

Revisione del canone
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione - Inquilinato

Qualora il reddito del nucleo familiare abbia subito una diminuzione, l’assegnatario può presentare domanda di revisione del canone compilando l’apposito modello presso gli Uffici dell’ATER o scaricandolo dal sito internet www.ater.perugia.it entrando nella sezione Area Utenti > modulistica.

Documentazione necessaria:
Certificazioni (o autocertificazioni) attestanti le modifiche avvenute nel nucleo familiare, sia reddituali che anagrafiche, nonché ogni documentazione utile per attestare la diminuzione del reddito.

Procedura:
lì Servizio Gestione dell’Ente esamina la richiesta, aggiorna la situazione anagrafica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta e ricalcola il canone sulla base della nuova situazione reddituale del nucleo familiare, dopo di che provvederà ad adeguare il canone e ad inviare i bollettini aggiornati per i nuovi pagamenti.
E’ comunque da tenere presente quanto si è già precisato al punto n. 3) dei “diritti dell’assegnatario”.

Morosità
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione — Inquiinato

La procedura inizia d’ufficio, su rilevazione del mancato pagamento.

Procedura:
Comunicazione all’inquilino per segnalare l’omissione del versamento. Diffida ad adempiere.
E’ tuttavia possibile la rateizzazione del debito.
Qualora la morosità non sia sanata nei termini assegnati si procede ad azione legale di recupero del credito sino all’esecuzione dello sfratto.
Costituisce inadempimento sanzionabile, nei modi sopra indicati, anche il pagamento parziale del canone e/o delle quote accessorie.

N.B. L’istituto è tenuto a perseguire la morosità rivolgendosi a tutti i componenti del nucleo familiare, i quali sono obbligati in solido con l’assegnatario ai fini di quanto dovuto all’Ente Gestore per la conduzione dell’alloggio assegnato.
Tuttavia non sempre la morosità è causa di decadenza dell’assegnazione.
Infatti in caso di disoccupazione o grave malattia o indigenza che hanno comportato l’impossibilità, accertata dall’Ente Gestore, di effettuare il pagamento da parte di chi è tenuto a provvedervi non viene attivata la procedura di risoluzione del contratto. In particolare, L.R. 23/03 stabilisce che in queste ipotesi l’Azienda opererà per il recupero del credito anche sollecitando l’intervento degli enti preposti alla pubblica assistenza.
Gli assegnatari che si trovino nelle condizioni sopra riportate possono, pertanto, rivolgersi alla USL, ai Servizi Sociali del Comune, ecc.
lì coinvolgimento degli uffici comunali e dei servizi sociali è finalizzato a ridurre al massimo i disagi degli utenti tutelando al tempo stesso le prerogative dell’Ente, tenuto dalla legge a gestire secondo criteri di trasparenza ed efficacia.

Rimborso delle somme versate e non dovute
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gesfione - Inquilinato

L’utente, che per una qualsiasi ragione avesse versato erroneamente importi superiori a quelli dovuti, può riceverne la restituzione con le modalità e i tempi sotto indicati per la restituzione dei depositi cauzionali o tramite adeguate detrazioni dai canoni di locazione, allegando alla richiesta copia della ricevuta del versamento eseguito.

Deposito cauzionale e sua restituzione
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo - Servizio Gestione - Inquilinato

Colui che a suo tempo ha versato a favore dell’Azienda il deposito cauzionale, per richiederne il rimborso, al verificarsi della condizione di restituzione, dovrà farne istanza scritta in carta semplice, indirizzandola all’ATER indicando, oltre alla specifica richiesta, le complete generalità, nonché l’indirizzo.
A questo proposito va precisato che, a norma dell’art. 4, comma 2, del contratto di locazione tale deposito (cauzionale) rimarrà infruttifero e vincolato fino alla cessazione del contratto.

N.B. La restituzione di cui sopra è subordinata al fatto che l’assegnatario consegni l’alloggio in buone condizioni di manutenzione. Ove l’Ente dovesse effettuare lavori di ripristino, l’importo del deposito cauzionale in suo possesso verrà utilizzato, in tutto o in parte, per sostenere il costo dei necessari interventi


Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio

A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione

La procedura ha inizio quando, a seguito di controlli o segnalazioni, l’ATER richiede accertamenti agli uffici competenti del Comune, per verificare se sussistono condizioni che possono essere causa di decadenza dall’assegnazione.

Procedura:
L’Amministrazione comunale, dopo l’esito degli accertamenti, contesta all’assegnatario i fatti che possono essere causa di decadenza e invita a presentare le proprie controdeduzioni.
Il Comune valutate le controdeduzioni può emanare un provvedimento di decadenza dell’assegnazione.

N.B. L ‘Amministrazione comunale emette il provvedimento di decadenza dall’assegnazione che comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio dell’alloggio. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l’alloggio e può essere impugnato in sede giudiziaria.

Qualora le contro deduzioni dell’assegnatario dovessero venire accolte, il Comune archivia la pratica dandone comunicazione all’Azienda per i successivi adempimenti di competenza.

Rilascio volontario dell’alloggio
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione - Inquilinato

L’assegnatario può rilasciare l’alloggio comunicando all’Azienda la disdetta della convenzione d’uso da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data di scadenza.
Una volta ricevuta la comunicazione di disdetta, l’Azienda comunica all’assegnatario le modalità per il rilascio dell’alloggio e, successivamente, provvede a contattarlo direttamente per concordare la data esatta del rilascio. L’assegnatario è tenuto ai pagamenti del canone di locazione fino alla data della effettiva riconsegna.

Documenti necessari:
Una comunicazione di restituzione dell’alloggio (disdetta) sottoscritta dall’assegnatario.


USO DEGLI ALLOGGI

Autogestione
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione
— Patrimonio

L’autogestione regolarmente costituita dagli assegnatari è un soggetto giuridico autonomo rispetto all’Ente Gestore che provvede alla gestione dei costi diretti, degli altri oneri corrispondenti alle spese di amministrazione, di funzionamento dei servizi accessori, degli spazi comuni e della piccola manutenzione.
Gli inquilini, pertanto, hanno l’obbligo di provvedere in proprio alla gestione dei servizi comuni (es. luce scale, manutenzione area comune, funzionamento impianti comuni), stipulando i contratti di fornitura (es. luce scale), manutenzione (es. giardinaggio e pulizia scale) e ripartendo le spese tra di loro.

Procedura:
La costituzione dell’autogestione può essere richiesta dagli utenti, limitatamente agli immobili di proprietà dell’ATER. Qualora gli assegnatari o l’autogestione non provvedano a garantire i servizi di prima necessità ovvero non eseguano la manutenzione degli spazi comuni creando gravi problemi igienici o sanitari, L’Ente interverrà d’ufficio ripartendo poi le spese a carico di tutti gli inquilini del fabbricato. Gli assegnatari non possono sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle spese relative, neppure rinunciando ai loro diritti spettanti su impianti, servizi o parti di uso comune.

Il mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile a norma di legge.

N.B. L’obbiettivo che si è voluto raggiungere con l’istituzione dell’autogestione è quello di far diventare gli inquilini protagonisti nella gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica (che diviene pienamente rispondente alle loro esigenze reali) e assicurarne così un migliore funzionamento.


Condominio
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione - Patrimonio

Il condominio rappresenta una situazione di fatto e dì diritto che si realizza allorché in un immobile coesistano più proprietari di appartamenti. Di fatto il condominio nasce quando l’Ente (primo proprietario) ha venduto parte degli alloggi di uno stabile.
L’amministrazione condominiale è obbligatoria per gli edifici integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà.
lì codice civile prevede che se i proprietari sono più di quattro è necessaria la nomina di un amministratore; se sono più di dieci deve essere formalizzato uno specifico regolamento di condominio.


Procedura:
Ai sensi della L.R. 23/03 nei fabbricati in tutto o in parte ceduti in proprietà l’amministrazione è tenuta in forma condominiale. Il condominio viene costituito su richiesta dei proprietari. Qualora l’Ente sia proprietario di una minoranza degli alloggi del fabbricato, gli altri proprietari possono promuovere la prima assemblea del condominio per la formale costituzione e la nomina dì un amministratore.
I principali adempimenti dell’amministratore sono la stesura del rendiconto annuale di gestione e del bilancio preventivo delle spese da sostenere nell’esercizio successivo.
Anche la responsabilità di una corretta gestione degli spazi e dei servizi comuni del condominio compete all’amministratore.
Secondo la L.R. 23/03 le spese per servizi condominiali a rimborso (es. scale, ascensore, pulizia, ecc.) devono essere versate direttamente all’amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.

Manutenzione ordinaria
A chi rivolgersi:
Ufficio Tecnico — Servizio Manutenzione
Ufficio Amministrativo – U.R.P.
La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi che devono essere eseguiti per conservare gli alloggi e il fabbricato in buono stato e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

E’ dovere dell’utente conservare con cura l’alloggio provvedendo direttamente alla manutenzione come prevede l’art. 2 del regolamento per l’uso degli alloggi.

Procedura:
Gli interventi a carico dell’Ente Gestore previsti dal Regolamento per l’uso degli alloggi, sono eseguiti su richiesta scritta dell’assegnatario o suo rappresentante. La domanda va indirizzata al Servizio Manutenzione dell’ATER: può essere utilizzato il modulo di segnalazione ricompreso nella sezione “modulistica”. Nei fabbricati dove è costituito il condominio o l’autogestione, le richieste devono essere indirizzate all’amministratore o al responsabile dell’autogestione.
La richiesta deve contenere il nome e cognome dell’utente titolare del contratto di locazione, la descrizione dei lavori da eseguire, l’ubicazione dell’alloggio, il numero telefonico dell’assegnatario, gli orari in cui poter effettuare il sopralluogo nell’alloggio.


N. B. In casi di assoluta urgenza è possibile formulare la richiesta tramite chiamata telefonica che deve essere comunque seguita da richiesta scritta.

Un tecnico dello ATER (o un addetto della ditta incaricata di effettuare i lavori) eseguirà un sopralluogo per verificare l’entità dell’intervento da realizzare e procederà ad ordinare l’esecuzione dei lavori, qualora siano indispensabili e improcrastinabili, purché siano compatibili con quanto previsto dal Regolamento per l’uso degli alloggi.

N.B. I lavori potranno essere a totale o parziale carico dell’Ente o dell’assegnatario sulla base di quanto contemplato dal regolamento vigente.

Per quanto riguarda i guasti agli impianti, l’utente è tenuto a comunicarli al Servizio Manutenzione dello ATER in maniera tempestiva in quanto potrebbe essere ritenuto responsabile di eventuali danni provocati alle parti comuni
degli edifici o agli alloggi stessi qualora si dovesse accertare che sono dovuti alla mancata o tardiva segnalazione del guasto.
L’assegnatario è tenuto, inoltre, in presenza di eventuali danni, ad adoperarsi per limitarne al massimo l’entità.

N.B. In base al regolamento vigente è necessario che l’assegnatario non sia in stato di morosità nei confronti dell’istituto. In caso di inquilino moroso non verranno eseguiti lavori di manutenzione, a meno che non si tratti di opere necessarie per l7ntegrità statica del fabbricato, di salvaguardare la sicurezza degli impianti o di evitare danni agli alloggi confinanti.

Impianto di riscaldamento

La manutenzione e il mantenimento in efficienza della caldaia autonoma di riscaldamento e produzione di acqua calda per uso sanitario è, come prevede l’art. 11 del D.P.R. 412/ 93 e succ., di competenza dell’occupante dell’alloggio.
L’utente ha l’obbligo di sottoscrivere con una ditta specializzata di sua fiducia, regolarmente iscritta agli Albi delle imprese artigiane, dell’industria o della Camera di Commercio, un contratto di manutenzione dell’impianto per la verifica annuale e la prova di combustione biennale
Quando la caldaia non è più riparabile, l’assegnatario deve presentare richiesta scritta di sostituzione indirizzata all’Ufficio Manutenzione dell’istituto indicando:
— il nome e cognome,
— l’ubicazione dell’alloggio,
— il numero telefonico,
— gli orari in cui poter effettuare il sopralluogo nell’alloggio,
- una dichiarazione della ditta responsabile della manutenzione dell’impianto che
attesti la irreparabilità della stessa.
Alla richiesta deve essere allegata copia del libretto di impianto completo delle ricevute fiscali relative a tutti gli interventi di manutenzione effettuati dalla data di installazione dell’apparecchiatura.
L’ATER verifica, per mezzo di una ditta di sua fiducia, la veridicità della dichiarazione di irreparabilità e, in caso affermativo, provvede alla sostituzione della caldaia nei modi e nei termini fissati dall’Ente in conformità agli accordi stabiliti con i rappresentanti di categoria.

Manutenzione straordinaria
A chi rivolgersi: Ufficio tecnico — Servizio Manutenzione

La manutenzione straordinaria comprende tutti quegli interventi mirati a modificare e/o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché a realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici; comprende altresì la trasformazione degli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.

Procedura:
La manutenzione straordinaria del fabbricato viene eseguita dall’ATER su richiesta scritta del responsabile dell’autogestione o degli utenti di alloggi di ERP che deve essere indirizzata all’Ufficio Tecnico dell’Ente.

A seguito dell’analisi delle varie richieste, l’Ufficio predispone un programma degli interventi urgenti e necessari in base alle disponibilità finanziarie esistenti.
Le richieste aventi carattere di urgenza e imprevedibilità verranno accolte ed attuate con fondi dell’Ente riservati per queste tipologie di interventi.

N.B. I lavori di manutenzione programmata saranno a carico dei proprietari, compreso l’ATER, proporzionalmente ai millesimi di proprietà.


Nella sezione “zone di manutenzione” sono indicati i tecnici dell’Ente ai quali fare riferimento a seconda dei diversi Comuni in cui è ubicato l’immobile per il quale vengono richiesti gli interventi manutentivi.


RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Accesso ai documenti amministrativi
Gli utenti possono esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi e conoscere l’iter delle pratiche che li riguardano, come previsto dalla legge 241/90. E’ possibile ottenere anche copie e prendere visione diretta degli atti, nei modi indicati dalla stessa normativa.
Questi diritti possono essere esercitati anche da portatori di interessi diffusi quali i Sindacati dell’utenza.

Reclami

Ciascun inquilino dell’ATER di Perugia può inoltrare all’Azienda un reclamo quando ritenga che sia stato leso o disatteso un aspetto contrattuale o un diritto tutelato o previsto dalle leggi in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.
Il reclamo deve riferirsi o ad un provvedimento dell’Ente che si reputi non corretto o ad un mancato provvedimento nel caso si ritenga che l’Ente non abbia provveduto a fare o ad autorizzare una determinata cosa cui l’utente crede di avere diritto.
Il reclamo deve essere inoltrato per iscritto allo IERP di Perugia.