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Locazione

Accesso agli alloggi


Assegnazione in locazione

Le assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sono effettuate dai Comuni in base a graduatorie formate a seguito di bandi pubblici. Pertanto tutte le attribuzioni, indipendentemente dalla diversa proprietà degli alloggi, vengono attribuite per legge esclusivamente ai Comuni.

Contratto di locazione e consegna dell’alloggio
A chi rivolgersi. Ufficio Amministrativo - Servizio Gestione -Inquilinato

La procedura viene avviata d’ufficio, su iniziativa dell’Azienda dopo aver ricevuto il provvedimento di assegnazione emesso dall’Amministrazione comunale.
L’assegnatario viene convocato per la stipula delcontratto e per la consegna delle chiavi. Prima della firma gli viene consegnato il bollettino di pagamento con l’indicazione dell’importo del deposito cauzionale (pari a due mensilità del canone), delle spese contrattuali e di registrazione. Entro il mese successivo gli vengono inviati i bollettini per il pagamento del canone.
L’Azienda è tenuta ad avvisare l’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’avvenuta consegna dell’alloggio.

Ampliamento del nucleo familiare

A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo - Servizio Gestione - Inquilinato

Qualora intervengano variazioni nel proprio nucleo familiare, l’assegnatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Azienda indicando le motivazioni di tale cambiamento.

Documentazione necessaria:

Autocertificazione dello stato di famiglia del nucleo preesistente e di quello nuovo, nonché documentazione reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare o dichiarazione sostitutiva di atto notorio oltre al certificato della Conservatoria dei Registri Immobiliari ove risultino trascrizioni a favore o contro il nuovo occupante.

Procedura:

Preso atto della nuova situazione anagrafica dell’assegnatario, l’ATER ne dà comunicazione all’interessato e provvede all’aggiornamento del canone di locazione in base alla capacità reddituale del nucleo variato.

N.B. L’ATER verificherà attraverso gli Uffici competenti che la variazione del nucleo familiare non sia volta a conseguire indebiti benefici.

Coloro che sono inseriti nel nucleo familiare preesistente, possono subentrare nell’assegnazione dell’alloggio, secondo le modalità previste dalla L.R. 23/03.

Ospitalità temporanea
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo, Servizio Gestione, Inquilinato

Qualora l’assegnatario dovesse dare ospitalità temporanea a terze persone all’interno dell’alloggio assegnatogli, è tenuto a presentare espressa richiesta all’Istituto, indicando le motivazioni e la durata di tale ospitalità

Documentazione necessaria:
Basta una domanda. E’ a disposizione dell’utenza apposita modulistica predisposta dall’ATER

N.B. L’ospitalità ha la durata di due anni e può essere prorogata su istanza dell’assegnatario. L ‘autorizzazione ad ospitare viene rilasciata qualora sussistano esigenze di mutua solidarietà e di assistenza. L’ospite non acquista tuttavia alcun diritto al subentro nell’assegnazione in caso di decesso o trasferimento dell’assegnatario

Il subentro nell’assegnazione
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo - Servizio Gestione Inquilinato - Comuni interessati

La procedura inizia su istanza dell’interessato avente titolo al subentro.

Documentazione necessaria:
Presso gli Uffici dell’ATER è disponibile la modulistica per la presentazione della richiesta di subentro. I documenti indispensabili per l’istruttoria della pratica sono, in particolare, quelli reddituali ed il certificato storico-anagrafico che consenta di verificare a che titolo e da quanto tempo l’interessato abita nell’alloggio assegnato, nonché un certificato attestante che non possiede altri immobili.

Procedura:
li subentro nell’assegnazione è ammesso nelle ipotesi previste dalla L.R. 23/03 (per decesso dell’assegnatario, separazione tra coniugi, scioglimento del matrimonio, trasferimento dell’assegnatario).
L’Azienda dopo aver accertato: l’esistenza del diritto al subentro in capo al richiedente, che non sussistono condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio, che non sono in atto procedure legali per morosità, invia all’interessato l’atto di subentro sottoscritto dal dirigente dell’Ufficio Amministrativo.

Disdetta della convenzione d’uso e riconsegna dell’alloggio
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione - Inquilinato

La comunicazione di disdetta da parte dell’assegnatario deve essere presentata all’Ente almeno tre mesi prima della data di scadenza della convenzione d’uso dell’alloggio

Documentazione necessaria:
Copia della ricevuta di versamento degli ultimi bollettini.

Procedura:
Le chiavi dell’alloggio dovranno essere riconsegnate all’ATER, previo sopralluogo e sottoscrizione del verbale di riconsegna, e l’appartamento dovrà essere lasciato libero e vuoto da persone e da cose.
Fino alla data di fine locazione l’assegnatario è tenuto al pagamento dei canone di locazione e delle spese accessorie

Canone d’uso: bollette mensili e modalità di pagamento
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione — Inquilinato

I bollettini di pagamento emessi dall’ATER vengono spediti mensilmente all’indirizzo dell’utente.
Per effettuare il pagamento dei canone occorre essere in possesso del bollettino. In caso di mancato ricevimento o di smarrimento, va richiesto duplicato al Servizio Gestione- inquilinato; il pagamento dei bollettini dovrà essere effettuato presso gli Uffici Postali;
il versamento, in rate mensili, deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese.

Aggiornamento del canone: rilevazione periodica dei redditi del nucleo familiare
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione - Inquilinato

L’Ente, ogni anno, richiede agli assegnatari la documentazione reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare per l’aggiornamento dei canone di locazione.

Documentazione necessaria:
E’ sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio da compilarsi nei modi indicati dall’Azienda.

Procedura:
L’utente deve trasmettere la certificazione richiesta entro il termine stabilito.
Nell’attestazione devono essere indicati i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare e/o conviventi, ad eccezione degli “ospiti”; anche la posizione di coloro che non percepiscono reddito o sono studenti, deve essere debitamente certificata. L’assegnatario è tenuto a comunicare tempestivamente qualunque variazione anagrafica avvenuta nei proprio nucleo.
La mancata presentazione di quanto richiesto comporta l’applicazione dei canone nella misura massima ai sensi deil’art. 24 iett. c) della L.R 33/96.
il nuovo canone avrà decorrenza dal gennaio dell’anno successivo a quello della richiesta dei documenti.
L’Ente effettua verifiche ed accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato.

N.B. Gli assegnatari riceveranno una busta contenente le istruzioni per compilare correttamente il modulo predisposto dall’Ente. Tale modello dovrà pervenire all’ATER entro il termine stabilito.
Sul modulo viene riportata la composizione del nucleo familiare; occorrerà pertanto segnalare eventuali variazioni della stessa (trasferimenti, decessi, nascite, ecc.), indicare i redditi percepiti da ciascun componente specificandone l’origine (da lavoro autonomo o dipendente, da pensione, da fabbricato, ecc.) ed infine l’assegnatario dovrà apporre la propria firma in calce al modello.

Revisione del canone
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione - Inquilinato

Qualora il reddito del nucleo familiare abbia subito una diminuzione, l’assegnatario può presentare domanda di revisione del canone compilando un apposito modello presso gli Uffici dell’ATER.

Documentazione necessaria:
Certificazioni (o autocertificazioni) attestanti le modifiche avvenute nel nucleo familiare, sia reddituali che anagrafiche, nonché ogni documentazione utile per attestare la diminuzione del reddito.

Procedura:
lì Servizio Gestione dell’Ente esamina la richiesta, aggiorna la situazione anagrafica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta e ricalcola il canone sulla base della nuova situazione reddituale del nucleo familiare, dopo di che provvederà ad adeguare il canone e ad inviare i bollettini aggiornati per i nuovi pagamenti.
E’ comunque da tenere presente quanto si è già precisato al punto n. 3) dei “diritti dell’assegnatario”.

Morosità
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione — Inquiinato

La procedura inizia d’ufficio, su rilevazione del mancato pagamento.

Procedura:
Comunicazione all’inquilino per segnalare l’omissione del versamento. Diffida ad adempiere.
E’ tuttavia possibile la rateizzazione del debito.
Qualora la morosità non sia sanata nei termini assegnati si procede ad azione legale di recupero del credito sino all’esecuzione dello sfratto.
Costituisce inadempimento sanzionabile, nei modi sopra indicati, anche il pagamento parziale del canone e/o delle quote accessorie.

N.B. L’istituto è tenuto a perseguire la morosità rivolgendosi a tutti i componenti del nucleo familiare, i quali sono obbligati in solido con l’assegnatario ai fini di quanto dovuto all’Ente Gestore per la conduzione dell’alloggio assegnato.
Tuttavia non sempre la morosità è causa di decadenza dell’assegnazione.
Infatti in caso di disoccupazione o grave malattia o indigenza che hanno comportato l’impossibilità, accertata dall’Ente Gestore, di effettuare il pagamento da parte di chi è tenuto a provvedervi non viene attivata la procedura di risoluzione del contratto. In particolare, L.R. 23/03 stabilisce che in queste ipotesi l’Azienda opererà per il recupero del credito anche sollecitando l’intervento degli enti preposti alla pubblica assistenza.
Gli assegnatari che si trovino nelle condizioni sopra riportate possono, pertanto, rivolgersi alla USL, ai Servizi Sociali del Comune, ecc.
lì coinvolgimento degli uffici comunali e dei servizi sociali è finalizzato a ridurre al massimo i disagi degli utenti tutelando al tempo stesso le prerogative dell’Ente, tenuto dalla legge a gestire secondo criteri di trasparenza ed efficacia.

Rimborso delle somme versate e non dovute
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gesfione - Inquilinato

L’utente, che per una qualsiasi ragione avesse versato erroneamente importi superiori a quelli dovuti, può riceverne la restituzione con le modalità e i tempi sotto indicati per la restituzione dei depositi cauzionali o tramite adeguate detrazioni dai canoni di locazione, allegando alla richiesta copia della ricevuta del versamento eseguito.

Deposito cauzionale e sua restituzione
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo - Servizio Gestione - Inquilinato

Colui che a suo tempo ha versato a favore dell’Azienda il deposito cauzionale, per richiederne il rimborso, al verificarsi della condizione di restituzione, dovrà farne istanza scritta in carta semplice, indirizzandola all’ATER indicando, oltre alla specifica richiesta, le complete generalità, nonché l’indirizzo.
A questo proposito va precisato che, a norma dell’art. 4, comma 2, del contratto di locazione tale deposito (cauzionale) rimarrà infruttifero e vincolato fino alla cessazione del contratto.

N.B. La restituzione di cui sopra è subordinata al fatto che l’assegnatario consegni l’alloggio in buone condizioni di manutenzione. Ove l’Ente dovesse effettuare lavori di ripristino, l’importo del deposito cauzionale in suo possesso verrà utilizzato, in tutto o in parte, per sostenere il costo dei necessari interventi


Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio

A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione

La procedura ha inizio quando, a seguito di controlli o segnalazioni, l’ATER richiede accertamenti agli uffici competenti del Comune, per verificare se sussistono condizioni che possono essere causa di decadenza dall’assegnazione.

Procedura:
L’Amministrazione comunale, dopo l’esito degli accertamenti, contesta all’assegnatario i fatti che possono essere causa di decadenza e invita a presentare le proprie controdeduzioni.
Il Comune valutate le controdeduzioni può emanare un provvedimento di decadenza dell’assegnazione.

N.B. L ‘Amministrazione comunale emette il provvedimento di decadenza dall’assegnazione che comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio dell’alloggio. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l’alloggio e può essere impugnato in sede giudiziaria.

Qualora le contro deduzioni dell’assegnatario dovessero venire accolte, il Comune archivia la pratica dandone comunicazione all’Azienda per i successivi adempimenti di competenza.

Rilascio volontario dell’alloggio
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione - Inquilinato

L’assegnatario può rilasciare l’alloggio comunicando all’Azienda la disdetta della convenzione d’uso da effettuarsi 90 giorni prima della data di scadenza.
Una volta ricevuta la comunicazione di disdetta, l’istituto comunica all’assegnatario le modalità per il rilascio dell’alloggio e, successivamente, provvede a contattarlo direttamente per concordare la data esatta del rilascio. L’assegnatario è tenuto ai pagamento del canone di locazione fino alla data della effettiva riconsegna.

Documenti necessari:
Una comunicazione di restituzione dell’alloggio (disdetta) sottoscritta dall’assegnatario.

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