|
|
 |
Home >
Gestione immobili > Locazione > Uso degli alloggi
Locazione
Uso degli alloggi
Autogestione
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione
— Patrimonio
L’autogestione regolarmente costituita dagli assegnatari è un soggetto giuridico
autonomo rispetto all’Ente Gestore che provvede alla gestione dei costi diretti,
degli altri oneri corrispondenti alle spese di amministrazione, di funzionamento
dei servizi accessori, degli spazi comuni e della piccola manutenzione.
Gli inquilini, pertanto, hanno l’obbligo di provvedere in proprio alla gestione
dei servizi comuni (es. luce scale, manutenzione area comune, funzionamento impianti
comuni), stipulando i contratti di fornitura (es. luce scale), manutenzione (es.
giardinaggio e pulizia scale) e ripartendo le spese tra di loro.
Procedura:
La costituzione dell’autogestione può essere richiesta dagli utenti, limitatamente
agli immobili di proprietà dell’ATER. Qualora gli assegnatari o l’autogestione non
provvedano a garantire i servizi di prima necessità ovvero non eseguano la manutenzione
degli spazi comuni creando gravi problemi igienici o sanitari, L’Ente interverrà
d’ufficio ripartendo poi le spese a carico di tutti gli inquilini del fabbricato.
Gli assegnatari non possono sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle spese
relative, neppure rinunciando ai loro diritti spettanti su impianti, servizi o parti
di uso comune.
Il mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto costituisce inadempimento contrattuale
sanzionabile a norma di legge.
N.B. L’obbiettivo che si è voluto raggiungere con l’istituzione dell’autogestione
è quello di far diventare gli inquilini protagonisti nella gestione dell’Edilizia
Residenziale Pubblica (che diviene pienamente rispondente alle loro esigenze reali)
e assicurarne così un migliore funzionamento.
Condominio
A chi rivolgersi: Ufficio Amministrativo — Servizio Gestione - Patrimonio
Il condominio rappresenta una situazione di fatto e dì diritto che si realizza allorché
in un immobile coesistano più proprietari di appartamenti. Di fatto il condominio
nasce quando l’Ente (primo proprietario) ha venduto parte degli alloggi di uno stabile.
L’amministrazione condominiale è obbligatoria per gli edifici integralmente o prevalentemente
ceduti in proprietà.
lì codice civile prevede che se i proprietari sono più di quattro è necessaria la
nomina di un amministratore; se sono più di dieci deve essere formalizzato uno specifico
regolamento di condominio.
Procedura:
Ai sensi della L.R. 23/03 nei fabbricati in tutto o in parte ceduti in proprietà
l’amministrazione è tenuta in forma condominiale. Il condominio viene costituito
su richiesta dei proprietari. Qualora l’Ente sia proprietario di una minoranza degli
alloggi del fabbricato, gli altri proprietari possono promuovere la prima assemblea
del condominio per la formale costituzione e la nomina dì un amministratore.
I principali adempimenti dell’amministratore sono la stesura del rendiconto annuale
di gestione e del bilancio preventivo delle spese da sostenere nell’esercizio successivo.
Anche la responsabilità di una corretta gestione degli spazi e dei servizi comuni
del condominio compete all’amministratore.
Secondo la L.R. 23/03 le spese per servizi condominiali a rimborso (es. scale, ascensore,
pulizia, ecc.) devono essere versate direttamente all’amministrazione del condominio,
cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari
inadempienti o morosi.
Manutenzione ordinaria
A chi rivolgersi:
Ufficio Tecnico — Servizio Manutenzione
Ufficio Amministrativo – U.R.P.
La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi che devono essere eseguiti
per conservare gli alloggi e il fabbricato in buono stato e quelli necessari ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
E’ dovere dell’utente conservare con cura l’alloggio provvedendo direttamente alla
manutenzione come prevede l’art. 2 del regolamento per l’uso degli alloggi.
Procedura:
Gli interventi a carico dell’Ente Gestore previsti dal Regolamento per l’uso degli
alloggi, sono eseguiti su richiesta scritta dell’assegnatario o suo rappresentante.
La domanda va indirizzata al Servizio Manutenzione dell’ATER: può essere utilizzato
il modulo di segnalazione ricompreso nella sezione “modulistica”. Nei fabbricati
dove è costituito il condominio o l’autogestione, le richieste devono essere indirizzate
all’amministratore o al responsabile dell’autogestione.
La richiesta deve contenere il nome e cognome dell’utente titolare del contratto
di locazione, la descrizione dei lavori da eseguire, l’ubicazione dell’alloggio,
il numero telefonico dell’assegnatario, gli orari in cui poter effettuare il sopralluogo
nell’alloggio.
N. B. In casi di assoluta urgenza è possibile formulare la richiesta tramite chiamata
telefonica che deve essere comunque seguita da richiesta scritta.
Un tecnico dello ATER (o un addetto della ditta incaricata di effettuare i lavori)
eseguirà un sopralluogo per verificare l’entità dell’intervento da realizzare e
procederà ad ordinare l’esecuzione dei lavori, qualora siano indispensabili e improcrastinabili,
purché siano compatibili con quanto previsto dal Regolamento per l’uso degli alloggi.
N.B. I lavori potranno essere a totale o parziale carico dell’Ente o dell’assegnatario
sulla base di quanto contemplato dal regolamento vigente.
Per quanto riguarda i guasti agli impianti, l’utente è tenuto a comunicarli al Servizio
Manutenzione dello ATER in maniera tempestiva in quanto potrebbe essere ritenuto
responsabile di eventuali danni provocati alle parti comuni
degli edifici o agli alloggi stessi qualora si dovesse accertare che sono dovuti
alla mancata o tardiva segnalazione del guasto.
L’assegnatario è tenuto, inoltre, in presenza di eventuali danni, ad adoperarsi
per limitarne al massimo l’entità.
N.B. In base al regolamento vigente è necessario che l’assegnatario non sia in stato
di morosità nei confronti dell’istituto. In caso di inquilino moroso non verranno
eseguiti lavori di manutenzione, a meno che non si tratti di opere necessarie per
l7ntegrità statica del fabbricato, di salvaguardare la sicurezza degli impianti
o di evitare danni agli alloggi confinanti.
Impianto di riscaldamento
La manutenzione e il mantenimento in efficienza della caldaia autonoma di riscaldamento
e produzione di acqua calda per uso sanitario è, come prevede l’art. 11 del D.P.R.
412/ 93 e succ., di competenza dell’occupante dell’alloggio.
L’utente ha l’obbligo di sottoscrivere con una ditta specializzata di sua fiducia,
regolarmente iscritta agli Albi delle imprese artigiane, dell’industria o della
Camera di Commercio, un contratto di manutenzione dell’impianto per la verifica
annuale e la prova di combustione biennale
Quando la caldaia non è più riparabile, l’assegnatario deve presentare richiesta
scritta di sostituzione indirizzata all’Ufficio Manutenzione dell’istituto indicando:
— il nome e cognome,
— l’ubicazione dell’alloggio,
— il numero telefonico,
— gli orari in cui poter effettuare il sopralluogo nell’alloggio,
- una dichiarazione della ditta responsabile della manutenzione dell’impianto che
attesti la irreparabilità della stessa.
Alla richiesta deve essere allegata copia del libretto di impianto completo delle
ricevute fiscali relative a tutti gli interventi di manutenzione effettuati dalla
data di installazione dell’apparecchiatura.
L’ATER verifica, per mezzo di una ditta di sua fiducia, la veridicità della dichiarazione
di irreparabilità e, in caso affermativo, provvede alla sostituzione della caldaia
nei modi e nei termini fissati dall’Ente in conformità agli accordi stabiliti con
i rappresentanti di categoria.
Manutenzione straordinaria
A chi rivolgersi: Ufficio tecnico — Servizio Manutenzione
La manutenzione straordinaria comprende tutti quegli interventi mirati a modificare
e/o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché a realizzare ed integrare
i servizi igienico sanitari e tecnologici; comprende altresì la trasformazione degli
organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano
destinazioni d’uso con essi compatibili.
Procedura:
La manutenzione straordinaria del fabbricato viene eseguita dall’ATER su richiesta
scritta del responsabile dell’autogestione o degli utenti di alloggi di ERP che
deve essere indirizzata all’Ufficio Tecnico dell’Ente.
A seguito dell’analisi delle varie richieste, l’Ufficio predispone un programma
degli interventi urgenti e necessari in base alle disponibilità finanziarie esistenti.
Le richieste aventi carattere di urgenza e imprevedibilità verranno accolte ed attuate
con fondi dell’Ente riservati per queste tipologie di interventi.
N.B. I lavori di manutenzione programmata saranno a carico dei proprietari, compreso
l’ATER, proporzionalmente ai millesimi di proprietà.
Nella sezione “zone di manutenzione” sono indicati i tecnici dell’Ente ai quali
fare riferimento a seconda dei diversi Comuni in cui è ubicato l’immobile per il
quale vengono richiesti gli interventi manutentivi.
|